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 LEGGE
TELELAVORO
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SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATOREPER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2305, 3123, 3189,
3489
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
(Definizione e regime giuridico applicabile)
1. Ai fini della presente legge,
per telelavoro s'intende il lavoro in qualsiasi forma
prestato, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso
e distante rispetto a quello nel quale viene utilizzato.
2. . Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la
disciplina prevista per il tipo di contratto tra colui che lo presta
e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche
ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro.
3. Al telelavoro, prestato dai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di quei
rapporti di lavoro, prevista dalle fonti di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive
modifiche e integrazioni, come da ogni altra disposizione sul medesimo
tema. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni dell'articolo
4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, come ogni altra disposizione
in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Titolo II
Diritti fondamentali del telelavoratore
Articolo 2
(Diritti d'informazione)
1. I telelavoratori subordinati
hanno diritto a ricevere le informazioni essenziali, che gli altri
dipendenti possono acquisire direttamente, su circostanze rilevanti,
relative all'impresa del proprio datore di lavoro, quali dimensioni
ed unità produttive della medesima, circolari e disposizioni di
servizio, rappresentanti dei lavoratori in azienda.
2. Le materie, che formano oggetto del diritto di informazione
di cui al comma 1, sono individuate dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. In difetto del contratto collettivo di cui al comma 2,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, decorsi sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio
decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo
comma 2, alla individuazione delle materie, che formano oggetto
del diritto di informazione. La successiva stipulazione del contratto
collettivo sostiuisce, nell'ambito del proprio campo d'applicazione,
il decreto ministeriale.
4. Le stesse fonti, di cui ai commi precedenti, stabiliscono
altresì le condizioni, per l'accesso ai diritti di informazione,
in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva.
5. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore
per il telelavoratore, comunque stabilite.
Articolo 3
(Diritto alla socialità)
1. Il telelavoratore subordinato
ha diritto al collegamento telematico interattivo, nell'ambito dell'azienda
del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, anche non inerenti
alla prestazione lavorativa, con mittenti e destinatari determinati,
quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, allo scopo di
ridurre il proprio isolamento.
2. Modalità, tempi, durata del collegamento telematico interattivo,
di cui al comma precedente, mittenti e destinatari dei messaggi,
condizioni per l'accesso al diritto alla socialità, in favore di
chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabiliti dalle
fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2.
Articolo 4
(Estensione dei diritti a telelvoratori non subordinati)
1. Diritti di informazione
e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere estesi
ai telelavoratori non subordinati dai contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore
per gli stessi telelavoratori, comunque stabilite.
Titolo III
Deroghe, modifiche ed integrazioni della disciplina generale
Articolo 5
(Controllo a distanza)
1. Il divieto, di cui all'articolo
4 della legge 20 maggio 1970, n.300, non si applica al controllo
a distanza sull'attività del telelavoratore, quando il controllo
stesso risulta coessenziale alla prestazione dell'attività oppure
indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro. In
quest'ultimo caso, tuttavia, il datore di lavoro deve informare
il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati
per effettuare il controllo a distanza.
2. Fatta salva la deroga di cui al comma precedente, al telelavoratore
si applicano, per il resto, le disposizione dell'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo 6
(Assemblea)
1. Il telelavoratore ha diritto
a che siano dal datore di lavoro predisposti strumenti idonei, per
la partecipazione in via telematica alla assemblea di cui all'articolo
20 della legge 20 maggio 1970, n.300, oppure poste in essere altre
misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione
lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione
all'assemblea.
2. Individuazione di misure alternative all'esercizio in
via telematica, altre modalità di esercizio del diritto, di cui
al comma precedente, e condizioni per l'accesso al diritto medesimo,
in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabiliti
dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le
medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio
del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.
3. Fatta salva la deroga di cui ai commi precedenti, al telelavoratore
si applicano, per il resto, le disposizione dell'articolo 20 della
legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo 7
(Diritto di affissione)
1. Il datore di lavoro, che
occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di predisporre
strumenti idonei, per l'esercizio in via telematica del diritto
di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970,
n.300, oppure di porre in essere altre misure idonee a garantire
che anche i telelavoratori possano agevolmente accedere alle affissioni.
2. Individuazione di misure alternative all'esercizio in
via telematica, altre modalità di esercizio del diritto, di cui
al comma precedente, e condizioni per l'accesso al diritto medesimo,
nel caso di telelavoro prestato soltanto in via non esclusiva, sono
stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo
2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio
del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.
3. Fatta salva la deroga di cui ai commi precedenti, ai telelavoratori
si applicano, per il resto, le disposizione dell'articolo 25 della
legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo 8
(Esercizio in via telematica di altri diritti sindacali)
1. Le fonti, previste nei commi
2 e seguenti dell'articolo 2, possono prevedere l'esercizio in via
telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli
6 e 7, nel caso di datore di lavoro che occupi telelavoratori alle
proprie dipendenze, stabilendone modalità di esercizio e condizioni
per l'accesso al diritto.
Articolo 9
(Salute e sicurezza)
1. Ai telelavori si applicano
le norme, per la tutela della salute e per la sicurezza, previste
per gli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima
forma.
Articolo 10
(Telelavoro prestato dall'estero)
1. Ferma restando l'applicazione
al telelavoro dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di Roma
del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984,
n.975, sulla legge applicabile al contratto individuale di lavoro,
il Governo é delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione
in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti
all'Unione europea, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri
paesi dell'Unione europea, anche allo scopo di evitare il rischio
di distorsione della concorrenza.
b) Previsione che la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato
dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea é subordinata
alla preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da concedere entro il termine più breve possibile, decorso
il quale l'autorizzazione si intende concessa;
c) Concessione dell'autorizzazione, di cui alla lettera a), subordinata
alla garanzia del rispetto, nella prestazione del telelavoro dal
territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea,
dei diritti sociali fondamentali previsti da fonti internazionali;
d) Possibilità di escludere l'autorizzazione preventiva, sentito
il Ministro degli affari esteri, per il telelavoro prestato da paesi
che abbiano ratificato ed osservino effettivamente le convenzioni
internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali,
di cui alla lettera b);
e) Sostegno, promozione ed incentivazione, per quanto possibile,
nonché, in ogni caso, controllo dell'effettivo rispetto dei diritti
sociali fondamentali nel caso concreto, anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione o comunque del divieto di proseguire la utilizzazione
del telelavoro;
f) previsione di sanzioni amministrative e, per le violazioni più
gravi, di sanzioni penali, proporzionate al numero dei telelavoratori
impiegati all'estero, alla durata ed alla quantità delle loro prestazioni
utilizzate in Italia, salvo che il fatto costituisca un più grave
reato;
g) destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento
di misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del
telelavoro.
2. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista.
Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
Titolo IV
Sostegno al sindacato e norme sulla contrattazione collettiva
Articolo 11
(Computo dei telelavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di norme analoghe)
1. I telelavoratori si computano,
al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella
medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle altre normative che subordinano
la propria applicazione al livello occupazionale.
Articolo 12
(Norme sulla contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati)
1. Ai telelavoratori subordinati
sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti
collettivi applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima
categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.
2. L'applicazione a tutti i lavoratori dipendenti di trattamenti
non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, é condizione indefettibile
per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione
ed incentivazione, come di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.
Articolo 13
(Contratti e accordi collettivi per i telelavoratori non subordinati)
1. Ai telelavoratori non subordinati
sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti
e degli accordi collettivi che sono applicabili agli altri lavoratori
non subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria
previsione degli stessi contratti.
2. Contratti ed accordi collettivi, di cui al comma precedente,
possono estendere ai lavoratori non subordinati, ai quali sono applicabili,
diritti e garanzie, comunque previsti in favore dei telelavoratori
subordinati.
Titolo V
Misure di sostegno, promoione e incentivazione a favore del telelavoro
Articolo14
(Interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione
in favore del telelavoro)
1. Ai telelavoratori si applicano,
alle medesime condizioni, gli incentivi all'occupazione e gli interventi
di sostegno alle imprese, che sono previsti in favore degli altri
lavoratori, che prestano la propria opera nella stessa forma, e
delle imprese che li occupano.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, a favore del
telelavoro si applicano, altresì, interventi di sostegno alle imprese
ed incentivi all'occupazione ulteriori, in funzione degli obiettivi
seguenti:
a) creazione di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori
di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento Cee del Consiglio
n.2052/88 del del 24 giugno 1988, e successive modificazioni ed
in altre aree di crisi, individuate dalla disciplina dei singoli
interventi;
b) trasferimento di posti in telelavoro nei territori e nelle aree
di cui alla lettera a);
c) soluzione di problemi e difficoltà concernenti l'inserimento,
l'integrazione o il mantenimento nel posto di lavoro dei soggetti
portatori di handicap o di altri svantaggi, anche sociali,
individuati dalla disciplina dei singoli interventi;
d) riduzione dell'inquinamento od altri obiettivi di tutela ambientale,
in dipendenza del significativo ridimensionamento degli spostamenti
con mezzi di trasporto inquinanti, per raggiugere il posto di lavoro,
della localizzazione diffusa delle prestazioni lavorative o, comunque,
altrimenti correlati con il ricorso al telelavoro
e) costruzione di telecentri, che consentano anche ad altre imprese
di ricorrere al telelavoro, specie nei territori e nelle aree di
cui alla lettera a);
f) formazione e sperimentazione in tema di telelavoro;
g) sostegno, promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti
sociali fondamentali, nel telelavoro prestato dall'estero di cui
all'articolo 10;
h) altri obiettivi occupazionali ed, in genere, sociali individuati
dalla disciplina dei singoli interventi insieme ad eventuali criteri
di priorità tra i diversi obiettivi.
1. Alla disciplina dei singoli interventi si provvede, nel
rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, con regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59,
che si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n.123 ed al comma precedente.
2. Le misure previste nel presente articolo sono attuate
nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e successive
modifiche e integrazioni.
3. E' fatta salva, decorso un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione su iniziativa del
Governo, che ne ravvisi l'opportunità, di una organizzazione amministrativa
e di un Fondo per il telelavoro.
Articolo 15
(Misure per le comunicazioni dirette a favorire il telelavoro)
1. Il Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dei trasporti, adotta e presenta
alle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano
delle tariffe e di altre misure per le comunicazioni volte a favorire
il telelavoro. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio
parere sullo schema di piano entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Il piano definitivo viene adottato, con le stesse
modalità, entro sessanta giorni dalla acquisizione dei pareri o
dalla scadenza del termine fissato per esprimerli.
2. Il piano, di cui al comma precedente, non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Titolo VI
Oganizzazione amministrativa e Fondo per il telelavoro
Articolo 16
(Oganizzazione amministrativa per il telelavoro)
1. Il Governo é delegato ad
emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, uno o più decreti
legislativi diretti ad istituire e disciplinare, nel rispetto delle
competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, l'organizzazione amministrativa per il telelavoro, attenendosi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la istituenda organizzazione amministrativa per il telelavoro
non é sostitutiva, ma integrativa di quella per il lavoro che, in
difetto di contraria previsione, riguarda anche il telelavoro;
b) istituzione, mediante decreto del Presidente del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di una Commissione nazionale per il telelavoro
, composta di non più di sette membri di riconosciuta competenza
specifica, che eleggono nel proprio ambito il Presidente, con funzioni
di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro
nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure
di sostegno, promozione e incentivazione, di cui all'articolo 14;
c) istituzione di un osservatorio sul telelavoro e di altri servizi
di supporto a disposizione della Commissione, di cui alla lettera
b), per sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni;
d) integrazione tra le funzioni della Commissione, di cui alla lettera
b), e le politiche attive del lavoro;
e) L'onere per al finanza pubblica é contenuto entro i limiti delle
risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236. Sono fatte salve,
tuttavia, le risorse integrative, eventualmente reperite dai decreti
legislativi, nonché l'istituzione del Fondo per il telelavoro, di
cui all'articolo 17..
2. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista.
Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
Articolo 17
(Fondo per il telelavoro)
1. Il Governo é delegato ad
emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, un decreto legislativo
diretto ad istituire e disciplinare, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, un Fondo per il telelavoro, attenendosi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Fondo é istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
b) Il Fondo é alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie,
per violazioni concernenti il telelavoro, da risorse disponibili
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggiio 1993, n.148, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, successive modifiche e integrazioni,
dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di
iniziative in favore del telelavoro, nonché dalle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa stabilita alla lettera c);
c) Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa
entro i limiti delle risorse disponibili individuate dal decreto
legislativo;
d) Il Fondo é destinato al finanziamento delle misure di
sostegno, promozione ed incentivazione nonché di ogni altra iniziativa
in favore del telelavoro.
2. Lo schema del decreto legislativo
di cui al comma 1 é trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista.
Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo.
Articolo 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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